Il D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254, di attuazione della Direttiva 95/2014 ha introdotto l’obbligo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come “enti di interesse pubblico” di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario (la “DNF”). La DNF deve contenere, oltre a una descrizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell’impresa, informazioni sui principali rischi che derivano dalla sua attività, dai suoi prodotti e servizi, nonché le politiche praticate e i risultati conseguiti con riferimento ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Le informazioni devono essere rese note “nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”. Ciò significa che le imprese sono tenute a divulgare non soltanto in che modo i fattori di sostenibilità possono influire sull’andamento aziendale, bensì anche come l’attività di quest’ultima influisce in generale a livello sociale e ambientale (c.d. prospettiva della doppia materialità). Nel caso in cui l’impresa non adotti particolari politiche nelle materie sopra indicate, viene previsto l’obbligo di fornire “una spiegazione chiara e articolata” di questa scelta (c.d. “comply or explain”).

Per le imprese non sottoposte all’obbligo di DNF, a oggi, rimane ferma la possibilità per gli Stati membri di prevedere che decidano volontariamente di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, redatta in conformità a quanto previsto in linea generale per le società soggette all’obbligo di sua redazione, “tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell’attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto”. Le imprese che non superano determinati parametri dimensionali (più di 250 dipendenti, totale stato patrimoniale superiore a 20 milioni e totale ricavi netti superiore a 40 milioni di euro) e che redigono volontariamente la dichiarazione di carattere non finanziario possono derogare all’obbligo di sottoporla a verifica di conformità del revisore e riportare, comunque, la dicitura di conformità, a condizione che la dichiarazione indichi chiaramente il suo mancato assoggettamento al controllo del revisore.

Direttiva UE 95/2014 sulla comunicazione di informazioni non finanziarie
Si tratta di un provvedimento assunto nell’ambito della responsabilità sociale dell’impresa e prevede una dichiarazione di carattere non finanziario nell’ottica di consentire a tutti gli stakeholder una adeguata valutazione della sostenibilità dell’impresa.

La normativa italiana Dlgs 254/216 sulla comunicazione dei dati non finanziari
Il Legislatore nazionale, in ottemperanza alla regolamentazione europea, ha previsto con D. Lgs. 254/2016, in presenza di determinate condizioni, l’obbligo di comunicare informazioni di tipo non finanziario. In particolare, sono tenuti ad effettuare tale comunicazione gli Enti/Società di interesse pubblico (credito e assicurazioni), che abbiano avuto in media un numero di dipendenti superiore a cinquecento e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

i) totale stato patrimoniale di Euro 20.000.000,

ii) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni Euro 40.000.000.

Le informazioni che, ai sensi del summenzionato Decreto, vertono su tematiche di notevole importanza etica e sociale sono raggruppate in cinque aree tematiche: ambientali; sociali; meccanismi di lotta alla corruzione; gestione del personale; tutela dei diritti umani.  La Dichiarazione può essere redatta utilizzando uno standard di rendicontazione nazionale e/o internazionale, oppure adottando una metodologia di rendicontazione autonoma. Una volta scelta la modalità di redazione, la comunicazione dovrà essere inserita all’interno di un’apposita sezione nella relazione sulla gestione oppure in una relazione distinta.
Il nuovo approccio, nella sua logica di integrazione delle informazioni finanziarie e non finanziarie, non si limita solo a fornire elenchi di indicatori di prestazione su fattori di Sostenibilità, come avveniva nella redazione di alcuni bilanci di Sostenibilità, ma integra le informazioni qualitative con quelle quantitative. La comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario consente al mercato di valutare l’approccio delle imprese rispetto alla Sostenibilità di impresa nel medio lungo termine e, inoltre, stimola le aziende a definire, gestire e controllare i processi per la gestione dei rischi che, collocandosi su archi temporali superiori ai piani industriali, potrebbero non essere tenuti adeguatamente in considerazione.

LE AZIENDE AL TERZO ANNO DI RENDICONTAZIONE

La dichiarazione volontaria e’ stata adottata da alcune aziende virtuose. Ancora poche per Consob che vigila sui mercati finanziari italiani e ha messo in consultazione il 1° settembre 2020, un documento relativo al “Regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) – Call for evidence” per comprendere

  • i benefici derivanti dalla pubblicazione della DNF, in particolare, le maggiori possibilità per le imprese di ricevere finanziamenti o di reperire capitali di rischio;
  • i temi relativi ad aspetti ambientali, sociali e di governance maggiormente rilevanti per le attività svolte;
  • come i nuovi requisiti di informativa previsti dal Regolamento disclosure e dal Regolamento tassonomia accrescano l’esigenza di reperire informazioni non finanziarie;
  • le maggiori difficoltà nella redazione e pubblicazione della DNF.